Il Condominio - L'ASSEMBLEA (parte 1)
L'assemblea è l'organo che gestisce tutti gli aspetti della vita condominiale, agendo come un piccolo parlamento che delibera a maggioranza (vincolando con le sue decisioni anche i condomini dissenzienti) e intervenendo su questioni normative, come il regolamento di condominio, amministrative ed organizzative. L'assemblea condominile è disciplinata dagli articoli 1135, 1136 e 1137 del codice civile e dagli articoli 66 e 67 delle sue disposizioni di attuazione. Il potere dell'assemblea non è assoluto: si esercita sull'uso e sul godimento delle parti e dei servizi comuni, definendone la gestione ordinaria e straordinaria. All'assemblea hanno diritto di partecipare tutti i condomini, che devono
essere convocati ad ogni riunione nelle forme previste dall'art. 66 delle disposizioni di attuazione. Prima di iniziare la riunione, l'amministatore deve controllare che siano presenti i condomini necessari per raggiungere il numero legale o quorum. Qualora manchi, non si può dichiarare aperta l'assemblea. Se uni o più condomini si allontanano, però durrante i lavori dopo la verifica del quorum, ciò non influenza il corretto svolgimento dell'incontro. l numero legale non è fisso, ma dipende dal tipo di assemblea che è stata convocata: ordinaria o straordinaria, in prima o in seconda convocazione. Per esempio, l'assemblea in prima convocazione può considerarsi regolarmente costituita se sono presenti i 2/3 dei condomini e del valore totale dell'edificio (667 millesimi): in seconda convocazione il quorum si abbassa a 1/3 dei condomini e del valore (334 millesimi). Aver raggiunto il numero legale per aprire l'assemblea non basta per tutti i tipi di decisione: alcune delibere, come la nomina o la revoca dell'amministratore, le manuntenzioni straordinarie e liti giudiziarie, devono avere il consenso della maggioranza assoluta degli intervenuti e della metà dei millesimi. Il carattere democratico dell'assemblea condominile si esprime proprio grazie a questa doppia maggioranza: relativa sia al numero dei presenti sia alle proprietà espresse in millesimi. Si tratta di una precauzione per impedire che un singolo individuo, proprietario della metà degli appartamenti di un edificio, possa sempre decidere a suo piacimento su argomneti di interesse comune.
vedi anche parte 2.

vedi anche parte 2.
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