Legge Regionale Lombardia 31 luglio 2012 n. 14 - Novità amianto


Legge Regionale Lombardia 31 luglio 2012 n. 14
E’ stata pubblicata sul BURL del 3/8/2012 n. 31 (in vigore dal giorno successivo), la legge con la quale la Regione Lombardia ha apportato numerose modifiche e integrazioni alla L.R. 29/9/2012 n. 17, recante norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto.
La legge regionale prevede in sintesi:
- la promozione di politiche educative, formative, azioni informative finalizzate alla sensibilizzazione sui temi correlati alla gestione dell’amianto;
- la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto;
- la promozione, in collaborazione con le province, della sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici;
- la facoltà dei comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell’amianto, di stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto;
- politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate;
- il censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in collaborazione con le province e i comuni;
- l’individuazione nel PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia) delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell’amianto;
- la promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell’amianto;
- una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00 per mancata comunicazione alla ASL ex art. 6, co. 1, L.R. n. 17/2003 da parte dei soggetti proprietari pubblici e privati della presenza di amianto o di materiali contenenti amianto negli edifici, impianti o altri luoghi o mezzi di pertinenza  (il co. 1 art. 6 prevede, in particolare, l’obbligo dei proprietari a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all’ASL competente per territorio, qualora non già effettuato; b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza).
Le sanzioni saranno operative a partire da febbraio 2013.


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