Legge 39/89
Legge 3 febbraio 1989, n. 39: Modifiche ed integrazioni
alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la
disciplina della professione di mediatore.
(Pubblicata nella G.U. 9 febbraio 1989, n. 33)
Art. 1
1. Le  norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui al  apo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per  gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per i mediatori  marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le  disposizioni attualmente in vigore.
Art. 2
1.  Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione,  nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere  l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o  occasionale.
2. Il  ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per  gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a  titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche  attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art.  11.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a)  essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della  Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio  della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c)  risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria,  artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
e)  avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere  frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto  ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in  relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il  diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un  periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di  frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le  modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e  quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;  [1] [2]
f)  salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati  sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle  leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio  1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati  puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21  dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere  interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la  pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede  pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per  delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa,  appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e  per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena  della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a  cinque anni.
4.  L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene  esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su  mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari  relativi ad immobili od aziende.
(1) Lettera sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. a), L. 5 marzo 2001, n. 57.
(2) Per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, vedi l'art. 40, L.  12 dicembre 2002, n. 273.
Art. 3
1.  L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione  su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni  attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.
2.  L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare  le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro  agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Agli  agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono  essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia  immobiliare da parte di enti pubblici.
4. Essi  hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti,  tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali. 
5.  Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività  disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate,  anche in forma societaria, per
l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
5-bis.  Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata  idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a  tutela dei clienti. [1] (1) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. b), L. 5 marzo 2001, n. 57.
Art. 4 (1)
1.  Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è  istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti  di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle  modalità degli esami di cui
all'art. 2.
2. La  commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) un  rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale  di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) tre  membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più  rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e  dell'industria;
h) un  rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio,  industria, artigianato e agricoltura;
i)  sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle  associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori  immobiliari e per gli agenti merceologici.
3. La  commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro  incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.
4. La  commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di  segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Per  ciascun componente effettivo della commissione è nominato un membro  supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri  effettivi.
(1) Si  riporta il comma 2 dell’art. 11, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (G.U. n.  153 del 4 luglio 2006) – In vigore dal 4 luglio 2006, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Suppl. Ord. Alla G.U.  n. 186 dell’ 11 agosto 2006) – In vigore dal 12 agosto 2006:
“2.  Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge  3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte  rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di  commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Art. 5
1. Per  l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso  l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o  la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista  dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.
3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con  l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti,  privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate. [1]
4. Il  mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di  moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del  contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione  di cui all'art. 7. (1) Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. c), L. 5 marzo 2001, n. 57.
Art. 6
1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
2. La  misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su  ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle  giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui  all'art. 7 e  tenendo conto degli usi locali.
Art. 7 (1)
1.  Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel  ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con  deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è  composta:
a) da un membro della giunta camerale;
b) da  un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei  commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello  nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore  rappresentatività;
c) da  cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati  dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello  nazionale.
2. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.
3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
4. In  caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione è integrata  dalla giunta camerale con le stesse modalità previste per la  costituzione.
5. Le  funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario  generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di  commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. La  commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che  esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di  mediatore.
7. Le  spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio  di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (1)  Si riporta il comma 2 dell’art. 11, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223  (G.U. n. 153 del 4 luglio 2006) – In vigore dal 4 luglio 2006,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Suppl.  Ord. Alla G.U. n. 186 dell’ 11 agosto 2006) – In vigore dal 12 agosto  2006:
“2.  Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge  3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte  rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di  commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Art. 8
1.  Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel  ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di [una  somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000] (1) ed è tenuto alla  restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per  l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e  per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
2. A  coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1,  anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano  le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del  codice civile.
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
(1) Le  parole tra parentesi sono state così sostituite dal comma 47, della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – In vigore dal  1° gennaio 2007.
Art. 9
1. Le  commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 3 del decreto del  Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, continuano ad  esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui  all'art. 7.
2.  Nella prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali  provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in  mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,  risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo  1958, n. 253.
3. Fino  all'insediamento della commissione centrale di cui all'art. 4 le  materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le  organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria,  dell'agricoltura e delle categorie interessate. [1]
(1) Il  regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità di  esame, di cui al presente comma, è stato emanato con D.M. 21 febbraio  1990, n. 300.
Art. 10
1. Sono  abrogate la legge 21 marzo 1958, n. 253, e le norme del relativo  regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.
Art. 11
1. Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le  organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli  agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di  attuazione della presente legge.
2. Il  regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge, può prevedere, per le infrazioni  alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non  inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato  ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli  interessati a termini di legge.
3. Per  l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le  disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del  Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. La presente legge,  munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale  degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a  chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello  Stato.