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Chiarimenti del GSE sul 5^ conto energia

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Il GSE ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti l’applicazione del decreto ministeriale 5 luglio 2012, il cosiddetto Quinto Conto Energia fotovoltaico.   I chiarimenti, riportati sul documento Allegato 1 alla nota ANCE, riguardano: -       la definizione di “edificio energeticamente certificabile”, sul quale, ai sensi dell’allegato 4 al decreto, devono integrarsi, o sostituire elementi architettonici, i moduli non convenzionali e i componenti speciali degli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che intendano accedere agli incentivi di cui all’art. 8 del decreto; -       le certificazioni e le attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici e i gruppi di conversione (inverter) necessarie per l’ammissione alle tariffe incentivanti. Il GSE ha inoltre fornito chiarimenti sull’applicabilità del Quarto Conto Energia agli impianti realizzati sugli edifici e sulle aree della Pubblica Amministrazione, che entrino in esercizio entr...

5^ Conto Energia - Fotovoltaico

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Energie rinnovabili - ecco le tabelle incentivanti del 5^ Conto energia Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il  D.M. 5.07.2012  sul quinto conto energia e il  decreto ministeriale 6.07.2012 sull’incentivazione delle altre fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Le nuove tariffe incentivanti per il fotovoltaico entreranno a regime il 27.08.20102, mentre per le altre forme di energie rinnovabili, diverse dal fotovoltaico, l’applicazione delle agevolazioni sarà dal 2013. Il quinto conto energia, che entrerà in vigore il 27.08.2012, prevede una procedura più snella per lo sviluppo di nuovi impianti su edifici esistenti, con particolare riferimento agli edifici produttivi e ai fabbricati rurali. Per “prenotare” gli incentivi è richiesta la preiscrizione in un registro, tranne che per determinate tipologie di impianto. Breve commento:  se è vero che diminuiscono le tariffe incentivanti, è altrettanto vero che il prezzo dei pannelli è in forte calo...

Decreto sviluppo - D.L. 22.06.2012, n. 83 e riqualificazione energetica

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Detrazione per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica Per le spese documentate, sostenute dal 26.06.2012 e fino al 30.06.2013 , relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50% (anziché 36%), fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 (anziché € 48.000) per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 16-bis Tuir. • La detrazione per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1.01.2013 al 30.06.2013, fermi restando i valori massimi, spetta per una quota pari al 50% delle spese stesse . È soppressa la disposizione del D.L. 201/2011 relativa alla confluenza della detrazione per spese di riqualificazione energetica nella detrazione del 36% a decorrere dal 1.01.2013.  vedi di seguito la tabella