Agevolazioni 1^casa: anche per immobile attiguo acquistato successivamente

Trovo e pubblico articolo molto interessante relativo alle agevolazioni prima casa. Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa sono sempre state oggetto di interpretazioni e di varie "tassazioni" con disparità di trattatamento. Ora una sentenza che fa chiarezza anche su una aspetto non comune ma interessante. Basti pensare a quante volte è capitato di avere l'opportunità di acquistare l'appartamento del vicino a cui si è dovuto rinunciare a causa di una tassazione piuttosto onerosa: 10%.

Le agevolazioni fiscali “prima casa” spettano anche in caso di acquisto successivo di un’abitazione contigua a quella già di proprietà del contribuente. A precisarlo la Sentenza n. 177/21/11 della Ctp di Milano. I bonus fiscali sono concessi anche qualora le schede catastali non siano aggiornate e non riportino i dati relativi alla fusione delle due unità immobiliari.

Il caso
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano si è pronunciata in merito al seguente caso. Con  proprio ricorso depositato il 14 ottobre 2010, il contribuente contestava gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate relativi alla decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa” sull’immobile acquistato in data 11 luglio 2007 e alla revoca dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sul credito. In base alle infrazioni riscontrate, l’ufficio provvedeva ad accertare le maggiori imposte dovute (registro,  ipotecaria, catastale) comprensive di interessi e sanzioni, oltre a rideterminare l’aliquota applicata al mutuo dallo 0,25% al 2%.
Le Entrate motivavano l’accertamento in base al fatto che il contribuente aveva già acquistato con il coniuge un immobile in data 29 luglio 1996 usufruendo delle agevolazioni prima casa. Di conseguenza non poteva beneficiarne nel secondo acquisto.
La parte ricorrente ha però fatto ricorso in Ctp. Alla base della sua difesa il contribuente ha dichiarato che l’acquisto della prima abitazione risaliva al ’96, mentre nel 2007 era stato effettuato l’acquisto di un immobile contiguo specificando nell’atto di compravendita la volontà di fusione delle due unità immobiliari. La tesi era supportata dalla copia di richiesta fusione presentata nel 2008 all’Agenzia del Territorio.
In realtà il Territorio aveva recepito la richiesta, ma mantenuto la distinta indicazione catastale delle due unità perchè acquistate in regimi patrimoniali differenti. E proprio sull’accatastamento distinto dei due immobili, l’Agenzia delle Entrate basava le ragioni dell’accertamento e la decadenza dei benefici prima casa sul secondo acquisto.
La sentenza
Esaminando il caso, i giudici milanesi hanno costatato la carenza di motivazione dell’atto emesso dalle Entrate, basato solamente sui dati delle schede catastali. L’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede, infatti l’obbligo da parte del Fisco di specificare l’accertamento con presupposti di fatto e ragioni giuridiche.
Con sentenza n.177/21/11, i giudici hanno chiarito che le agevolazioni prima casa spettano ad entrambe gli immobili a condizione che i due alloggi costituiscano abitazione unica. L’abitazione non deve risultare di lusso, mentre occorrono gli altri requisiti indicati nella nota II-bis, posta in calce all’articolo 1, tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986.
Come evidenziato da Rosanna Acierno su Il Sole24ore, ai fini dell’agevolazione è ininfluente l’aggiornamento catastale da parte dell’Agenzia del Territorio. Rilevante risulta, invece, il riconoscimento da parte dell’Agenzia della fusione delle unità abitative tramite indicazione in calce alla scheda catastale.

(fonte sentenza 177/21/11 ctp Milano; Sole24ore)

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