Commenti alla "manovra di ferragosto" - Legge 14.9.2011 n. 148
COMMENTI
LE NOVITÀ DELLA “MANOVRA DI FERRAGOSTO”
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Con la pubblicazione della Legge
14.9.2011, n. 148 sulla G.U. 16.9.2011, n. 216 è stato convertito il DL n.
138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto”,
contenente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo”, le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito
illustrate.
RIDUZIONE
AGEVOLAZIONI FISCALI
È prevista la riduzione dei regimi
“di favore fiscale” nella misura
del 5% già dal 2012 e del 20% dal 2013. Tale riduzione:
· è applicabile
alle agevolazioni riguardanti qualsiasi
imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche,
imprese, società, ecc.);
·
non sarà applicata in tale modalità “generalizzata” se entro il 30.9.2012 sarà adottata la c.d. “Riforma fiscale” finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati
attualmente vigenti.
In alternativa (anche
parziale) alla riduzione delle agevolazioni fiscali potrà essere disposta,
con apposito DPCM, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette
(compresa l’accisa).
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ADDIZIONALI
IRPEF
A decorrere dal 2012 le Regioni a
statuto ordinario potranno aumentare o ridurre l’aliquota dell’addizionale
IRPEF di base. L’incremento graduale
non potrà essere superiore:
· allo 0,5% per il 2012
e 2013;
· all’1,1% per il 2014;
· al 2,1% per il 2015.
I Comuni possono deliberare aumenti dell’addizionale
IRPEF fino al raggiungimento di un’aliquota
complessiva pari allo 0,8%.
Qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011, le variazioni in aumento
potranno avere già effetto sull’acconto da versare dal mese di marzo 2012.
RICORRENZA
FESTIVITà
A decorrere dal 2012 un apposito Decreto fisserà annualmente le date
in cui ricorrono le c.d. “Festività
laiche” nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni
in modo tale che le stesse cadano il
venerdì precedente o il lunedì
seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
Non potranno essere oggetto di “spostamento”
la festa della Liberazione (25.4),
la festa del Lavoro (1.5) e la festa
nazionale della Repubblica (2.6).
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETà
Per
il triennio 2011-2013 è prevista l’introduzione del c.d. “contributo di solidarietà” in misura pari al 3% del reddito complessivo del contribuente eccedente il limite di € 300.000. Tale
contributo di solidarietà costituisce onere
deducibile.
Con un
apposito Decreto saranno individuate le modalità attuative della nuova
disposizione e in futuro potrà essere prevista la proroga del contributo per
gli anni successivi al 2013.
ALIQUOTA
IVA ORDINARIA DEL 21%
L’aliquota IVA ordinaria è stata
incrementata dal 20% al 21% a decorrere
dal 17.9.2011.
Inoltre, per
i corrispettivi certificati con scontrino/ricevuta fiscale, è previsto che lo scorporo dell’imposta ai fini delle
liquidazioni IVA dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il metodo matematico (divisione per 121) e non più
anche il metodo “delle percentuali di scorporo”.
Al fine di
individuare a quali operazioni va applicata la nuova aliquota IVA è necessario
verificare il momento di effettuazione dell’operazione, secondo i criteri
dettati dall’art. 6, DPR n. 633/72 (consegna
/ spedizione per i beni mobili, stipula dell’atto per i beni immobili, ecc.).
LIMITAZIONI USO
DENARO CONTANTE
È
stata disposta la riduzione a € 2.500 del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore (pari a €
5.000 fino al 12.8.2011). Di conseguenza:
· il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o
postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi
inferiori a € 2.500;
· gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e
cambiari di importo pari o superiore a € 2.500 devono riportare il nome o la
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
·
il saldo dei
libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o
“riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 2.500 entro il 30.9.2011.
È esclusa l’applicazione delle sanzioni
per le violazioni commesse nel periodo
13.8-31.8.2011 relative all’uso
del contante nel nuovo limite di €
2.500.
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OMESSA FATTURAZIONE
PROFESSIONISTI E SOSPENSIONE ATTIVITà
Se,
nei confronti dei soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, sia
contestate nel corso di un quinquennio,
4 distinte violazioni
dell’obbligo di fatturazione dei compensi, compiute
in giorni diversi, è prevista la sospensione
dell’iscrizione all’Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da
15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente
esecutivo.
Per le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività
professionale in forma associata la
sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati.
RECUPERO SOMME CONDONO 2002 E ALLUNGAMENTO TERMINI ACCERTAMENTO
Nei
confronti dei soggetti che si sono
avvalsi del condono 2002 è previsto il recupero delle somme dichiarate e
non versate, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative
cartelle di pagamento.
In
particolare è disposto:
· l’avvio di ogni azione
coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non
corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, entro il 31.12.2011;
· l’applicazione della sanzione
pari al 50% di tali somme in caso di omesso
pagamento entro il 31.12.2011. In tal caso, inoltre, la posizione di detti
contribuenti relativa a tutti i periodi
d’imposta successivi a quelli condonati e per i quali non sono ancora
scaduti i termini per l’accertamento sarà sottoposta
a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della GdF.
Inoltre, per i soggetti
che hanno aderito al condono 2002, i
termini di accertamento ai fini IVA
pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di 1 anno.
DETRAZIONE IRPEF 36%
È
previsto che in caso di cessione
dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
la detrazione ancora spettante per i periodi d’imposta successivi alla cessione può
essere utilizzata dal venditore
ovvero trasferita all’acquirente.
TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN
È fissata al 20% l’aliquota ordinaria della
ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare, a decorrere dal 2012,
alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società
semplici, ossia:
·
agli interessi,
premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;
·
ai redditi diversi di cui all’art. 67,
comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.
In particolare, gli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo
dell’attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà
dall’attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.
ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE
Per
poter beneficare del c.d. “premio di congruità” in base al quale sono preclusi
dall’accertamento basato su presunzioni semplici i soggetti congrui, anche per
effetto di adeguamento, che abbiano indicato correttamente i dati nel modello
studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei
ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a €
50.000, è necessario soddisfare
un’ulteriore nuova condizione consistente nella congruità anche per l’anno precedente a quello interessato.
Il
livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall’analisi di
congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi
anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli
indicatori economici.
IMPOSTA
DI BOLLO SU TRASFERIMENTI DI DENARO
È
prevista l’applicazione dell’imposta di
bollo del 2% dell’importo di denaro
trasferito all’estero attraverso istituti bancari, agenzie di “money transfer” ed altri agenti in attività finanziarie.
Detta
imposta non si applica ai
trasferimenti effettuati da cittadini UE; verso Stati UE; da soggetti muniti di
matricola INPS e codice fiscale.
TASSAZIONE
UTILI COOPERATIVE
È
previsto l’innalzamento della misura degli utili
netti annuali delle coop a mutualità prevalente da assoggettare a tassazione, che
pertanto risulta ora fissata:
· al 40% (anziché
30%) per la generalità delle cooperative;
· al 65% (anziché
55%) per le cooperative di consumo.
Rimane
ferma al 20% la misura degli utili netti tassabili in capo alle cooperative agricole e della piccola pesca.
Per
tutte le coop (a mutualità prevalente e non) è altresì previsto che gli utili netti annuali destinati alla riserva
minima obbligatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%.
SOCIETÀ
DI COMODO
Nei
confronti delle c.d. “società di comodo” è previsto l’innalzamento dell’aliquota IRES del 10,50% che passa quindi dal
27,50% al 38%.
La
nuova aliquota trova applicazione dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare.
Società in
perdita per più periodi
È
stata introdotta la presunzione in base alla quale, pur in assenza dei presupposti per essere qualificata di comodo, la
società che presenta la dichiarazione in perdita per 3 anni consecutivi è
considerata comunque “non operativa”
a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta.
In
presenza delle specifiche cause è comunque possibile “ricorrere” alla
disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
Tale
presunzione opera anche nel caso in cui la società, nel triennio:
· presenta la dichiarazione in perdita per 2 anni;
· per l’anno restante
dichiara un reddito inferiore al reddito
minimo.
BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Per
i beni dell’impresa concessi in
godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore è disposto che:
·
costituisce “reddito
diverso” in capo al socio / familiare utilizzatore “la differenza
tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in
godimento di beni dell’impresa …”;
· se il corrispettivo
annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono in
ogni caso indeducibili dal reddito
d’impresa;
· l’impresa concedente ovvero il socio / familiare
dell’imprenditore devono comunicare
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.
In
mancanza di tale comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione pari
al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo
per la concessione in godimento ovvero con la sanzione da €
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LISTE SELETTIVE DA DATI DEGLI
OPERATORI FINANZIARI
È previsto che l’Agenzia delle Entrate potrà procedere
alla “elaborazione
di specifiche liste selettive di contribuenti da
sottoporre a controllo” sulla
base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari.
SERVIZI SUL LITORALE CON RICEVUTA/SCONTRINO FISCALE
È stato disposto l’obbligo per gli stabilimenti balneari di
rilasciare ricevuta / scontrino
fiscale per le prestazioni rese, quali, ad esempio, il noleggio di
ombrelloni e lettini.
SANZIONI PENALI VIOLAZIONI II.DD. E IVA
Sono state abbassate
le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni
tributarie che risultano ora fissate a:
TIPOLOGIA VIOLAZIONE
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NUOVE SOGLIE
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dichiarazione
fraudolenta mediante artifici
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€
30.000 di imposta evasa e € 1.000.000 di elementi attivi non dichiarati
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dichiarazione infedele
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€
50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati
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Omessa dichiarazione
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30.000
di imposta evasa
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RIDUZIONE SANZIONI PER PAGAMENTI NON IN CONTANTI
Le sanzioni
connesse con le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, alla
dichiarazione IVA e agli obblighi di documentazione e registrazione delle
operazioni IVA sono ridotte alla metà per
le imprese e i lavoratori autonomi:
·
con
ricavi / compensi dichiarati non
superiori a € 5 milioni;
·
che
utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante
per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio
dell’attività;
·
che
indicano nella dichiarazione dei redditi
e nella dichiarazione IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli
operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta.
ESTRAZIONE BENI DA UN DEPOSITO IVA
È previsto che
possono estrarre beni da un deposito IVA al fine della loro utilizzazione o
in esecuzione di atti di commercializzazione in Italia solo i soggetti passivi IVA che:
· sono iscritti alla CCIAA da almeno 1 anno;
· dimostrano
una effettiva operatività;
· attestano la
regolarità dei versamenti IVA.
RESTITUZIONE C.D. “BONUS BEBÈ”
È previsto che non si applicano sanzioni penali e
amministrative ai soggetti che hanno
beneficiato del c.d. “bonus bebè”
(€ 1.000 per ogni figlio nato/adottato nel 2005 e/o nel 2006) pur non soddisfando la condizione reddituale
(reddito familiare 2004 e/o 2005 non superiore a € 50.000) qualora restituiscano le somme indebitamente
percepite entro il 16.12.2011.
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