La detrazione del 36% diventa permanente


E’ stata confermata a regime – e quindi non avrà più bisogno di proroghe – la detrazione del 36% sulle spese sostenute per le manutenzioni, le ristrutturazioni edilizie e i restauri conservativi: tutti lavori che continueranno ad essere agevolati, se relativi a interventi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze”. Inoltre, continuerà a non essere necessario adibire l’immobile oggetto di ristrutturazione ad abitazione principale del soggetto che sostiene le spese. Lo prevede il nuovo articolo 16-bis del Tuir, inserito nel testo unico dal decreto legge201/2011 per disciplinare la detrazione dal 1° gennaio 2012 in poi. Resta fermo l’importo massimo di spesa su cui calcolare il bonus (48mila euro) così come il numero di rate in cui dividere (dieci).  Viene meno, però, la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti i età non inferiore a 75 anni (che possono scegliere di dividere la detrazione in cinque rate) e 80 anni (tre rate): questa opzione sarà applicabile solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. Quanto al 55% , le norme sulla trasferibilità della detrazione sono contenute nella nuova disciplina del 36%  (l’articolo 16-bis del Tuir), ma dovrebbero valere anche per la detrazione del 55% sul risparmio energetico. La norma istitutiva di questa detrazione (articolo 1, comma 347, della legge 296/2006) richiama le regole generali per il 36%, e cioè la legge 449/1997 “e successive modificazioni”.  Ora il 36% si trova nel Tuir, e non più in quella legge del ’97, ma il richiamo generale dovrebbe consentire l’applicazione delle nuove regole anche per il 55 per cento. Questa lettura dovrebbe consentire di superare anche il fatto che il regolamento attuativo del 55% (il Dm 19 febbraio 2007) non sia stato aggiornato alla nuova legge.
L’agevolazione
Dal 2012, saranno agevolati al 36% anche gli interventi per la ricostruzione o il rispristino di immobili danneggiati a seguito di calamità naturali, non rilevando il fatto che non rientrano tra le manutenzioni, le ristrutturazioni o i restauri e indipendentemente dal momento in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Un chiarimento, quest’ultimo, aggiunto con la legge di conversione. Sempre la legge di conversione ha chiarito che il bonus si applica per la manutenzione ordinaria effettuata su tutte le parti comune in condominio, e non solo su quelle elencate dal numero 1 dell’articolo 1117 del Codice Civile.
Altri interventi particolari.
Saranno a regime anche altri interventi, come per esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche, i lavori per prevenire atti illeciti da parte di terzi, per cablare gli edifici, per contenere l’inquinamento acustico o per la bonifica dell’amianto. In questi casi, però, non è chiaro se dal 2012 l’agevolazione sarà estesa o meno a tutti gli edifici, a prescindere dalla loro destinazione abitativa. Fino alla fine del 2011, la disposizione che regola l’agevolazione è l’articolo 1 della legge 449/1997. Questa norma, dopo aver precisato gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e restauro conservativo devono essere “effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze”, estende gli sconti del 36% ad altre tipologie di spese. E’ previsto che tra le spese agevolate, siano “comprese” anche quelle di progettazione o che “la stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti”, spetti anche per la realizzazione di box auto pertinenziali, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per l’adozione di misure antisismiche, eccetera. Dal momento che sono richiamate le condizioni generali per le ristrutturazioni, questi specifici interventi devono essere sostenuti solo su “singole unità immobiliari residenziali” (circolare 15/E/03, paragrafo 2). Fino alla fine  di quest’anno, quindi, la norma prevede un’agevolazione principale relativa alle ristrutturazioni delle abitazioni e una serie di agevolazioni secondarie, che devono far riferimento alle condizioni poste da quella principale (tra le quali vi è la tipologia dell’immobile che deve essere per forza residenziale).
Gli immobili  non abitativi
Il percorso logico della norma che regolerà la detrazione del 36% dal 2012, invece, è diverso. L’articolo 16-bis del Tuir esordisce dicendo che dall’Irpef lorda si detrae il 36% delle spese sostenute per una lista di interventi elencati successivamente, i quali sono posti tutti sullo stesso piano, nel senso che le specifiche condizioni poste per un intervento non valgono obbligatoriamente per gli altri. Ecco che relativamente alla tipologia di immobili agevolati, solo le lettere A) e B), relative alle manutenzioni, alle ristrutturazioni e ai restauri, si fa specifico riferimento alle “unità immobiliari residenziali”, mentre per tutti gli altri interventi indicati dalle lettere da C) a L) non viene specificata la tipologia dell’immobile su cui i lavori devono essere eseguiti. Anzi ne so dei lavori post-calamità naturali si parla genericamente di “immobili”. Successivamente, però, la nuova norma precisa che se gli interventi “sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento”. Questa regola è riferita a tutti gli interventi agevolati, anche per quelli dalle lettere da C) ad L). Nell’ipotesi in cui il legislatore voglia agevolare solo gli interventi su “unità immobiliari residenziali”, accatastate come abitazione (categoria da A/1 ad A/9, oltre che A/11), vi sarebbe una disparità di trattamento da chi lavora e abita in una casa accatastata come abitazione, e chi utilizza promiscuamente altre tipologie di immobili (per esempio, A/10, uffici). Solo i primi, infatti, sarebbero colpiti dalla limitazione al 50% della detrazione del 3%, mentre i secondi avrebbero il bonus pieno. In realtà, però, già oggi per le ristrutturazioni delle lettere A) e B) non rileva la categoria catastale, ma “va utilizzato un criterio d’uso dell’ unità immobiliare di fatto, ferma restando l’applicabilità di eventuali sanzioni per mancata variazione catastale o per infrazioni di natura edilizia ed urbanistica” (circolare n.5 /E/1998, paragrafo 3.1). Pertanto, parlare di “unità immobiliari residenziali adibite  promiscuamente” anche all’attività è la stessa cosa che riferirsi a un ufficio adibito promiscuamente ad uso abitativo. Il senso della limitazione al 50% degli interventi eseguiti, quindi, dovrebbe operare, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, ma dall’uso promiscuo che se ne fa. Se valesse questa lettura, gli interventi indicati dalle lettere da C) ad L) potrebbero essere agevolati al 36% anche se effettuati su immobili non adibiti ad uso residenziale (per esempio uffici, negozi, capannoni, eccetera). Servirà, in ogni caso, una conferma ufficiale. 

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