La detrazione del 36% diventa permanente

L’agevolazione
Dal 2012, saranno agevolati al 36% anche gli interventi per
la ricostruzione o il rispristino di immobili danneggiati a seguito di calamità
naturali, non rilevando il fatto che non rientrano tra le manutenzioni, le
ristrutturazioni o i restauri e indipendentemente dal momento in cui sia stato
dichiarato lo stato di emergenza. Un chiarimento, quest’ultimo, aggiunto con la
legge di conversione. Sempre la legge di conversione ha chiarito che il bonus
si applica per la manutenzione ordinaria effettuata su tutte le parti comune in
condominio, e non solo su quelle elencate dal numero 1 dell’articolo 1117 del
Codice Civile.
Altri interventi
particolari.
Saranno a regime anche altri interventi, come per esempio
l’eliminazione delle barriere architettoniche, i lavori per prevenire atti
illeciti da parte di terzi, per cablare gli edifici, per contenere
l’inquinamento acustico o per la bonifica dell’amianto. In questi casi, però,
non è chiaro se dal 2012 l’agevolazione sarà estesa o meno a tutti gli edifici,
a prescindere dalla loro destinazione abitativa. Fino alla fine del 2011, la
disposizione che regola l’agevolazione è l’articolo 1 della legge 449/1997.
Questa norma, dopo aver precisato gli interventi di manutenzione,
ristrutturazione e restauro conservativo devono essere “effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze”, estende gli sconti del 36% ad altre tipologie
di spese. E’ previsto che tra le spese agevolate, siano “comprese” anche quelle
di progettazione o che “la stessa detrazione, con le medesime condizioni e i
medesimi limiti”, spetti anche per la realizzazione di box auto pertinenziali,
per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per l’adozione di misure
antisismiche, eccetera. Dal momento che sono richiamate le condizioni generali
per le ristrutturazioni, questi specifici interventi devono essere sostenuti
solo su “singole unità immobiliari residenziali” (circolare 15/E/03, paragrafo
2). Fino alla fine di quest’anno,
quindi, la norma prevede un’agevolazione principale relativa alle
ristrutturazioni delle abitazioni e una serie di agevolazioni secondarie, che
devono far riferimento alle condizioni poste da quella principale (tra le quali
vi è la tipologia dell’immobile che deve essere per forza residenziale).
Gli immobili non abitativi
Il percorso logico della norma che regolerà la detrazione del
36% dal 2012, invece, è diverso. L’articolo 16-bis del Tuir esordisce dicendo
che dall’Irpef lorda si detrae il 36% delle spese sostenute per una lista di
interventi elencati successivamente, i quali sono posti tutti sullo stesso
piano, nel senso che le specifiche condizioni poste per un intervento non
valgono obbligatoriamente per gli altri. Ecco che relativamente alla tipologia
di immobili agevolati, solo le lettere A) e B), relative alle manutenzioni,
alle ristrutturazioni e ai restauri, si fa specifico riferimento alle “unità
immobiliari residenziali”, mentre per tutti gli altri interventi indicati dalle
lettere da C) a L) non viene specificata la tipologia dell’immobile su cui i
lavori devono essere eseguiti. Anzi ne so dei lavori post-calamità naturali si
parla genericamente di “immobili”. Successivamente, però, la nuova norma
precisa che se gli interventi “sono realizzati su unità immobiliari
residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della
professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione
spettante è ridotta al 50 per cento”. Questa regola è riferita a tutti gli
interventi agevolati, anche per quelli dalle lettere da C) ad L). Nell’ipotesi
in cui il legislatore voglia agevolare solo gli interventi su “unità
immobiliari residenziali”, accatastate come abitazione (categoria da A/1 ad
A/9, oltre che A/11), vi sarebbe una disparità di trattamento da chi lavora e
abita in una casa accatastata come abitazione, e chi utilizza promiscuamente
altre tipologie di immobili (per esempio, A/10, uffici). Solo i primi, infatti,
sarebbero colpiti dalla limitazione al 50% della detrazione del 3%, mentre i
secondi avrebbero il bonus pieno. In realtà, però, già oggi per le
ristrutturazioni delle lettere A) e B) non rileva la categoria catastale, ma
“va utilizzato un criterio d’uso dell’ unità immobiliare di fatto, ferma
restando l’applicabilità di eventuali sanzioni per mancata variazione catastale
o per infrazioni di natura edilizia ed urbanistica” (circolare n.5 /E/1998,
paragrafo 3.1). Pertanto, parlare di “unità immobiliari residenziali
adibite promiscuamente” anche
all’attività è la stessa cosa che riferirsi a un ufficio adibito promiscuamente
ad uso abitativo. Il senso della limitazione al 50% degli interventi eseguiti,
quindi, dovrebbe operare, a prescindere dalla categoria catastale
dell’immobile, ma dall’uso promiscuo che se ne fa. Se valesse questa lettura,
gli interventi indicati dalle lettere da C) ad L) potrebbero essere agevolati
al 36% anche se effettuati su immobili non adibiti ad uso residenziale (per esempio
uffici, negozi, capannoni, eccetera). Servirà, in ogni caso, una conferma
ufficiale.
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