ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
In
sede di conversione in legge è disposta l’esenzione
IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16,
lett. a), Legge n. 222/85.
Se l’ente
non commerciale utilizza l’immobile sia per la parte commerciale sia per la
parte istituzionale, l’esenzione IMU “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non
commerciale”.
Per la
parte restante dell’immobile, adibita all’attività commerciale, “in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente”
vanno applicate le disposizioni di cui all’art. 2, commi 41, 42 e 44, D.Lgs. n.
262/2006.
Se non è
possibile individuare la “frazione di unità
destinata all’attività non commerciale” a
decorrere dal 2013, l’esenzione va applicata in proporzione all’utilizzazione
non commerciale come risultante da apposita dichiarazione.
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