ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI


In sede di conversione in legge è disposta l’esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.
Se l’ente non commerciale utilizza l’immobile sia per la parte commerciale sia per la parte istituzionale, l’esenzione IMU “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale.
Per la parte restante dell’immobile, adibita all’attività commerciale, “in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente” vanno applicate le disposizioni di cui all’art. 2, commi 41, 42 e 44, D.Lgs. n. 262/2006.
Se non è possibile individuare la “frazione di unità destinata all’attività non commerciale” a decorrere dal 2013, l’esenzione va applicata in proporzione all’utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione.

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