Legge 141/2010 - Mediatori creditizi


Si è concluso il “travaso” degli agenti finanziari e mediatori creditizi dai vecchi albi tenuti dalla Banca d’Italia ai nuovi elenchi gestiti dall’Organismo degli agenti e dei mediatori (Oam). Con questo passaggio gli agenti immobiliari non potranno più segnalare mutui ai propri clienti, e tanto meno ottenerne un ricavo. È quanto stabilito dal decreto legge 141/2010 che entra in vigore, dopo due anni transitori.


La segnalazione dei mutui è stata un’attività che molti agenti, attraverso convenzioni con istituti o società finanziarie, hanno svolto da sempre e che ora viene a mancare. Le professionalità in questo modo risulteranno ben definite, separate e prive di commistioni: la specializzazione è la ratio della norma entrata in vigore, ma il rischio è che – in un mercato del credito quasi paralizzato – questo allontani ancor di più il cliente dall’accesso al mutuo. L’aspetto positivo è la qualificazione dei mediatori autorizzati, che d’ora in poi devono prestare grande attenzione alla reputazione: la società di mediazione è responsabile anche per fatti penali riconducibili al mediatore. L’iscrizione agli elenchi dell’Oam è necessaria per esercitare e avviene previo esame: sono esonerati dalla prova solo coloro che effettivamente hanno esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquiennio. E non solo: devono almeno aver percepito per questa attività compensi su base annua non inferiori a 5mila euro.

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