I.M.U. - Nuova tassa con nuove regole
A partire da quest’anno l’Ici scompare e al suo posto viene
istituita la nuova imposta municipale, in una veste sperimentale rispetto a
quella delineata nel decreto istitutivo
del federalismo comunale (Dlgs 23/2011). L’introduzione del nuovo tributo, che
accorpa anche l’Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati, ha
destato più di una perplessità.
Le similitudini con l’Ici sono numerose, ma non mancano
significative differenze. L’oggetto dell’imposta coincide totalmente con quello
del “vecchio” tributo comunale: fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli.
La novità è rappresentata dal ritorno della tassazione
dell’abitazione principale, che dal 2008 era stata esentata dall’Ici. Anche la
base imponibile è identica, con l’eccezione di non poco conto dei coefficienti
di moltiplicazione delle rendite, sensibilmente rivalutati (per le case si
passa da 100 a 160).
Le regole generali:
Le scadenze di pagamento restano invariate, per cui la prima
rata dovrà versata il 18 giugno 2012 (il 16 è sabato ) mentre il saldo sarà
pagato il 17 dicembre 2012 (il 16 è domenica).
L’unica modalità di versamento ammessa è tramite modello F24.
L’accertamento compete per intero ai Comuni con la medesima disciplina valida
per l’Ici. L’aliquota di base è sensibilmente più elevata dell’Ici, in
considerazione dell’assorbimento dell’Irpef. Dallo 0,4% dell’Ici dunque si
passa allo 0,76% dell’Imu. L’aliquota base può essere manovrata dai Comuni, in
più o in meno, sino allo 0,3%: quindi il margine di variazione ordinario spazia
dallo 0,46% all’1,06%. Va detto però che l’effetto di assorbimento delle
imposte sui redditi non vale per tutti. In particolare, queste restano comunque
dovute sugli immobili locati, sui beni d’impresa e sugli immobili dei soggetti
Ires. Ecco perché per tali categorie di beni sono previste agevolazioni
facoltative da parte dei Comuni.
Commenti
Posta un commento