I.M.U. - Nuova tassa con nuove regole

Le similitudini con l’Ici sono numerose, ma non mancano
significative differenze. L’oggetto dell’imposta coincide totalmente con quello
del “vecchio” tributo comunale: fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli.
La novità è rappresentata dal ritorno della tassazione
dell’abitazione principale, che dal 2008 era stata esentata dall’Ici. Anche la
base imponibile è identica, con l’eccezione di non poco conto dei coefficienti
di moltiplicazione delle rendite, sensibilmente rivalutati (per le case si
passa da 100 a 160).
Le regole generali:
Le scadenze di pagamento restano invariate, per cui la prima
rata dovrà versata il 18 giugno 2012 (il 16 è sabato ) mentre il saldo sarà
pagato il 17 dicembre 2012 (il 16 è domenica).
L’unica modalità di versamento ammessa è tramite modello F24.
L’accertamento compete per intero ai Comuni con la medesima disciplina valida
per l’Ici. L’aliquota di base è sensibilmente più elevata dell’Ici, in
considerazione dell’assorbimento dell’Irpef. Dallo 0,4% dell’Ici dunque si
passa allo 0,76% dell’Imu. L’aliquota base può essere manovrata dai Comuni, in
più o in meno, sino allo 0,3%: quindi il margine di variazione ordinario spazia
dallo 0,46% all’1,06%. Va detto però che l’effetto di assorbimento delle
imposte sui redditi non vale per tutti. In particolare, queste restano comunque
dovute sugli immobili locati, sui beni d’impresa e sugli immobili dei soggetti
Ires. Ecco perché per tali categorie di beni sono previste agevolazioni
facoltative da parte dei Comuni.
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