I.M.U. - Nuova tassa con nuove regole


A partire da quest’anno l’Ici scompare e al suo posto viene istituita la nuova imposta municipale, in una veste sperimentale rispetto a quella delineata  nel decreto istitutivo del federalismo comunale (Dlgs 23/2011). L’introduzione del nuovo tributo, che accorpa anche l’Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati, ha destato più di una perplessità.
Le similitudini con l’Ici sono numerose, ma non mancano significative differenze. L’oggetto dell’imposta coincide totalmente con quello del “vecchio” tributo comunale: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
La novità è rappresentata dal ritorno della tassazione dell’abitazione principale, che dal 2008 era stata esentata dall’Ici. Anche la base imponibile è identica, con l’eccezione di non poco conto dei coefficienti di moltiplicazione delle rendite, sensibilmente rivalutati (per le case si passa da 100 a 160).

Le regole generali:

Le scadenze di pagamento restano invariate, per cui la prima rata dovrà versata il 18 giugno 2012 (il 16 è sabato ) mentre il saldo sarà pagato il 17 dicembre 2012 (il 16 è domenica).  L’unica modalità di versamento ammessa è tramite modello F24. L’accertamento compete per intero ai Comuni con la medesima disciplina valida per l’Ici. L’aliquota di base è sensibilmente più elevata dell’Ici, in considerazione dell’assorbimento dell’Irpef. Dallo 0,4% dell’Ici dunque si passa allo 0,76% dell’Imu. L’aliquota base può essere manovrata dai Comuni, in più o in meno, sino allo 0,3%: quindi il margine di variazione ordinario spazia dallo 0,46% all’1,06%. Va detto però che l’effetto di assorbimento delle imposte sui redditi non vale per tutti. In particolare, queste restano comunque dovute sugli immobili locati, sui beni d’impresa e sugli immobili dei soggetti Ires. Ecco perché per tali categorie di beni sono previste agevolazioni facoltative da parte dei Comuni. 

Commenti

Post popolari in questo blog

Galbiate - capannone uso magazzino LOCAZIONE | Ferrari Servizi Immobiliari

più compravendite e mutui nel 2º trimestre. l'aumento è reale?

Contratti di Locazione per uso transitorio