Case all'estero nel mirino del fisco


Con  la conversione in legge del Decreto Monti  (DL201, convertito dalla legge 214/2011) è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova imposta, l’Ivie, vale a dire l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Oggetto dell’Ivie è appunto il “valore degli immobili” (di qualsiasi tipologia) che siano situati al di fuori del territorio nazionale e il presupposto è la titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali su di essi. Trattandosi di concetti di diritto interno (“immobile”, “proprietà”, “diritto reale”) da applicarsi nel contesto di un ordinamento straniero, l’Ivie solleciterà dunque il classico esercizio degli studiosi di diritto internazionale privato circa l’utilizzo dei nostri istituti  giuridici nell’ambito di un ordinamento che non li conosce del tutto o che li conosce con notevoli variazioni. Se tuttavia sul concetto di bene immobile non dovrebbero manifestarsi soverchie difficoltà, più difficile sarà da gestire il concetto di proprietà ( si pensi solo al fatto di dover distinguere tra il “leasehold” e il “freehold” inglesi); e anche con il concetto di diritto reale, spesso non replicato in altri ordinamenti, è prevedibile che si dovrà fare una fatica notevole.
Sotto la lente
Soggetto passivo dell’Ivie sono le persone fisiche. La norma non lo dice espressamente, ma lo fa in modo implicito quando afferma che “per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso” relativi all’Ivie  “si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Soggetti passivi dell’Ivie  non sono solo le persone che abbiano la cittadinanza italiana: in effetti, la norma parla di “persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”, comprendendo qualsiasi residente in Italia, che sia o meno cittadino Italiano. Quindi (a parte ogni discorso sulla difficoltà per il fisco italiano di accertare le proprietà all’estero, sia degli italiani sia degli stranieri residenti in Italia), dovranno pagare le imposte sugli immobili posseduti all’estero, per esempio, anche il cittadino tedesco che risieda in Italia, nonché  il soggetto extracomunitario, sempre residente in Italia.
Il pagamento
Questo nuovo tributo, che sarà da pagare anche per il periodo d’imposta 2011, dovrà probabilmente essere assolto in sede di dichiarazione dei redditi da compilare nel 2012. La nuova normativa afferma infatti che l’Ivie è dovuta “a decorrere dal 2011” e quindi andrà necessariamente pagata nel 2012 con effetto sul 2011, come le imposte sui redditi. Non è però chiaro se – essendo stata istituita nel dicembre del 2011 –essa non sarà dovuta per l’intero 2011 (con l’effetto pratico di essere dovuta retroattivamente anche per il periodo nel quale non era istituita) oppure se sarà da pagare per un importo frazionario, pari ai giorni di possesso dal giorno di entrata in vigore della normativa in esame fino alla fine dell’anno (o all’eventuale giorno del dicembre 2011 nel quale l’immobile è stato venduto). La nuova imposta sarà dovuta in ragione dei mesi di possesso durante l’anno solare: essa infatti “è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso” e, a quest’ultimo fine, “il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero”. Cosicché, chi compri nella prima quindicina di settembre, così come accade per l’Ici, pagherà l’Ivie per i quattro dodicesimi.
L’imponibile
L’aliquota dell’Ivie è disposta nella misura dello 0,76%: per evitare doppie imposizioni è riconosciuto un credito d’imposta pari ai tributi di natura patrimoniale versati all’estero per quello stesso immobile. Naturalmente stabilire se le imposte estere sono o meno di natura patrimoniale sarà un altro rebus, dal momento che non sempre la natura del prelievo è così chiara. Altra forte incertezza è data dalla base imponibile, cioè il ”valore degli immobili” , la cui determinazione è operata nel modo seguente: il “costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile”. Non si capisce anzitutto se l’atto di acquisto sia quello dell’attuale proprietario (oppure, per esempio, l’atto di acquisto del precedente proprietario, di cui l’attuale proprietario sia erede); né si capisce se, dovendosi derivare il costo dell’atto di acquisto, si debba trattare necessariamente di un acquisto a titolo oneroso (e quindi non si possa trattare, per esempio di una donazione). Ancora non è chiaro se debba trattarsi di un atto di acquisto il cui costo sia rappresentato da un corrispettivo monetario oppure possa anche trattarsi di un atto di acquisto, seppur a titolo oneroso, con corrispettivo non monetario (per esempio: una permuta, una transazione, una dazione in pagamento, un recesso o un’assegnazione da società, eccetera).
Cosa dice la norma
Articolo 19 del decreto legge 201/2011 (in legge 214), commi 13 – 16
 “13. A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
15. l’imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche”. 

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